IL PLAGIO - Conclusioni

Il plagio è considerato un reato gravissimo perpetrato nei confronti di una persona, fino a causarne la destrutturazione della personalità e la destabilizzazione mentale.

Il prodotto di tale pratica si può intendere come una condizione di schiavitù totale, fisica e psichica. Oggi, sull’intero territorio nazionale operano indisturbate ed impunite, persone di varia natura e denominazione che costituiscono un reale pericolo per individui, famiglie e società.

La Corte Costituzionale con la sentenza 8 giugno 1981, n. 96, rilevando un contrasto tra l’art. 603 del codice penale e gli articoli 21 e 25 della Costituzione, dichiarò l’illegittimità della norma che configurava il delitto di plagio, ponendo così termine all’esistenza di una disposizione che nel cinquantennio del Codice Rocco non aveva trovato frequenti occasioni di applicazione. Non si vuole in questa sede rimettere in discussione, a tanta distanza di tempo, le decisioni della Corte Costituzionale, che rappresentano ormai un punto fermo e immodificabile nel nostro ordinamento giuridico, ma soltanto chiarire che la cancellazione del reato di plagio, così com’era formulato nell’articolo 603 del codice penale, non può essere intesa come negazione del plagio sul piano fenomenico. Il problema è anzi quanto mai attuale, posto che il plagio e le dinamiche plagiarie costituiscono, oggi più che in passato, una realtà sul piano dei rapporti interpersonali, con concreti rischi nei confronti della libertà individuale ed in particolare nei confronti della salvaguardia dell’identità personale. Il vuoto normativo lasciato dalla sentenza della Corte, da un lato, ha creato nell’opinione pubblica la falsa convinzione che il plagio non esista più, dall’altro ha dato la possibilità ai “manipolatori della mente” di continuare ad usare e rafforzare le loro tecniche in tutta tranquillità, sapendo con assoluta certezza di non correre alcun rischio legale. Ciò spiega il dilagare in Italia di attività pericolose e devastanti per l’individuo, di singoli e/o organizzazioni di potere, anche mascherate da pratiche religiose che continuano a perpetrare in maniera dilagante i meccanismi persuasivi e suggestivi tali da diminuire i poteri di difesa e da condizionare la volontà dei soggetti passivi coinvolti.

Tali meccanismi si innescano, infatti, ogni qualvolta ci si trovi in presenza di:

  1. a) un rapporto di prevalenza del soggetto attivo su quello passivo, tale che comporti il totale assorbimento del secondo nella sfera dell’influenza del primo in conseguenza di specifiche e reiterate attività di quest’ultimo;
  2. b) la separazione del soggetto passivo dal contesto sociale da lui autonomamente scelto;
  3. c) la previsione e la volizione dell’evento da parte del soggetto attivo. Uno stato di soggezione, comunque attuato, comunque subito o cercato dal soggetto passivo, comunque strutturato all’interno (nei rapporti tra agente e soggetto passivo), si risolverebbe pur sempre e univocamente in una preclusione e in un impedimento alla prosecuzione o instaurazione di rapporti autonomi tra il soggetto passivo e i terzi.

 

I soggetti “psicologicamente manipolati”, e quindi con una ridotta capacità di fare attenzione alle differenti stimolazioni del proprio ambiente, vengono ridotti in uno stato di sudditanza tale da determinare una modificazione della personalità e la soppressione del pensiero autonomo.

Accreditati psichiatri, impegnati da anni sul fronte della ricerca inerente alle conseguenze del plagio, utilizzano addirittura il termine “menticidio” per descrivere la devastante pericolosità degli effetti delle metodiche di persuasione occulta esercitate dal leader sui loro adepti nell’ambito dei gruppi settari distruttivi. Nella più importante letteratura diagnostica mondiale – DSM IV – è inclusa una categoria classificata come “Disturbo associativo atipico 300.15” che menziona espressamente le vittime delle sette; nella definizione degli aspetti patologici del controllo mentale si legge “esempi atipici comprendono stati simili al trance, estraniamento dalla realtà accompagnato da depersonalizzazione come stati di dissociazione prolungata che possono insorgere in individui sottoposti a periodi di prolungata ed intensa persuasione coercitiva”. In sostanza, la ricerca ha inequivocabilmente convalidato la tesi secondo la quale le persone o i gruppi che utilizzano la manipolazione mentale forniscono alle vittime nuove personalità, rimovendo le loro identità originarie. In riferimento alle modificazioni psicologiche e dunque alla salute mentale, alcuni studiosi di tali fenomeni, hanno individuato elementi come: processi di pensiero rigido, fobico, paranoico; espressioni emotive spontanee alternate a stati di preoccupazione artistica, un immagine di sé altamente svalutata, oscillazioni dell’umore, obbedienza cieca al plagiatore, distanziamento da precedenti identificazioni.

Gli stessi studiosi hanno rilevato importanti comportamenti psicopatologici relativi all’uscita della vittima dal plagio o in fase di psicoterapia successiva, in particolare sui cosiddetti fenomeni di “slippage” (deficit cognitivo temporaneo con incapacità di trattenere un pensiero, di rispondere a domande e con perdita di distinzione tra il concreto e la metafora) e “floating” (disturbo delle funzioni egoiche del senso della realtà con esperienza soggettiva di depersonalizzazione).

Da qualche parte più volte si è tentato di assimilare il plagio alla circonvenzione di incapace.

Giova ricordare che il reato di plagio, nella specifica formulazione, presupponeva un totale ed illimitato stato di soggezione, tanto che si qualificava nei diritti contro la persona, ovvero tra i delitti contro la libertà individuale e, in particolare, contro la personalità individuale, al pari della riduzione in schiavitù, della tratta, del commercio, alienazione ed acquisto di schiavi.

Mentre la circonvenzione di incapace (di cui all’articolo 643 del codice penale) rientra tra i delitti contro il patrimonio ed in particolare tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, al pari della truffa, dell’insolvenza fraudolenta, dell’usura, dell’appropriazione indebita, della ricettazione etc.

La necessità di distinguere le due fattispecie scaturisce quanto ai fini e agli effetti, dalle diverse situazioni in cui si realizzano condizioni di soggezione psichica, tenendo conto delle situazioni di danno in concreto che ineriscono alle dinamiche plagiarie. Nel lamentare la violazione dell’articolo 25 della Costituzione, la Corte ripeté più volte che, alla base del principio invocato, stava in primo luogo “... l’intento di evitare arbitri nell’applicazione di misure limitative di quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla libertà personale e che, per effetto di tale principio, onere della legge penale fosse quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l’interprete, nel ricondurre un’ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da un fondamento controllabile...”

Concorde con quanto allora stabilito dalla Corte Costituzionale, sarebbe opportuno attribuire maggiore valenza alla perizia psichiatrica che, oltre a comportare un primo livello di indagine volto a definire le caratteristiche della personalità della supposta vittima, al fine di dedurne in astratto la sottoposizione a meccanismi plagiari, dovrebbe articolarsi un successivo livello di indagine, volto ad analizzare il rapporto personale tra supposto autore e supposta vittima. Un indagine approfondita si rende, infatti, necessaria per stabilire se si è realizzata o meno una dinamica in virtù della quale la volontà di una persona si è imposta su quella di un’altra, al punto di determinarne le direttive e da costringerla ad agire in contrasto con gli interessi propri e altrui.

La prassi psichiatrico – forense documenta che la valutazione del rapporto interpersonale si qualifica come metodologicamente determinante ai fini di un eventuale giudizio. I disegni di legge presentati al Senato e in discussione presso la II Commissione di Giustizia, prevedono, conferendo contenuti più puntuali, norme che contemplino e sanzionino allo stesso tempo il reato di manipolazione psicologica.

Il sistema giudiziario italiano non possiede strumenti adeguati per contrastare il fenomeno di persone o organizzazioni che utilizzano meccanismi subliminali di fascinazione e il plagio o altri metodi atti a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo e che nella fase del proselitismo e in quella dell’indottrinamento usano sistemi scientifici studiati per aggirare le difese psichiche delle persone irretite, inducendole ad atteggiamenti acritici e di obbedienza cieca.

Da quanto emerge, dunque, l’individuo, ma soprattutto i soggetti vittima di influenze assimilabili al plagio non sono tutelati dalla legge e in caso di condizionamento, risulta difficile agire in loro difesa. Ci si potrebbe auspicare l’acquisizione di una più adeguata competenza comunicativa, specifica in questo contesto, da parte degli individui nelle diverse situazioni sociali.


Psicologa e psicoterapeuta

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